Ministero dell'istruzione e del merito

EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA: IL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO

Con la legge del 20 agosto 2019 n°92, il Parlamento italiano ha sancito la definitiva introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole come materia curriculare. Ne consegue che dallo scorso anno noi studenti del VA L.S. abbiamo intrapreso svariati percorsi didattici volti alla sensibilizzazione su tematiche di fondamentale importanza quali le limitazioni delle istituzioni, l’aiuto reciproco, il bullismo e la violenza sulle donne.

In particolar modo, grazie all’ultima iniziativa promossa dalla prof.ssa Nadia Vinciguerra tramite la didattica per scenari, abbiamo avuto l’occasione di interfacciarci con la docente esperta di diritto, la prof.ssa Emanuela Lattanzi, che ha preparato per noi delle lezioni in merito allo strumento di democrazia diretta per eccellenza: il referendum popolare.

Si tratta di un progetto che si è rivelato vincente poiché non si è solo limitato a diffondere informazione, bensì ci ha permesso di acquisire una vera e propria consapevolezza dal momento in cui presto andremo incontro a questa nuova responsabilità.

 

Per quanto riguarda l’etimologia del termine, questo trova le sue radici fra il Cinquecento e il Seicento: con la convocatio ad referendum ci si riferiva al diritto/ dovere degli ambasciatori dell’epoca di riferire al sovrano di turno in merito alle relazioni tra stati, tuttavia si inizierà a parlare di referendum vero e proprio grazie ai plebisciti che animarono il diciannovesimo secolo.

Ma come nasce il referendum? Sicuramente il più noto è stato il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, in cui il popolo si pronunciò sulla scelta fra monarchia e repubblica. La svolta istituzionale che ne è conseguita è stata di cruciale importanza poiché ha rappresentato un ponte di collegamento tra la neonata Repubblica e la sovranità popolare. Questo però fu un evento eccezionale tant’è che l’istituto referendario sarà inserito solo successivamente nella Costituzione, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1948. Eppure per la legge che ne sancirà l’efficacia definitiva bisognerà aspettare il 1970, in seguito a un aspro contenzioso legato alla disciplina legislativa inerente il divorzio.

Ad oggi conosciamo due tipologie di referendum che consentono di esprimerci su norme giuridiche vigenti: abrogativo e costituzionale. Se quest’ultimo si inserisce nell’iter legislativo in via solo eventuale, con un meccanismo giuridico piuttosto complesso, il primo richiede un percorso meno travagliato prima di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Il 12 giugno di quest’anno il popolo italiano si recherà alle urne per votare i cinque referendum abrogativi sulla giustizia.

Il primo quesito riguarda l’incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di sentenze definitive di condanna. Votando “sì” verrà concesso ai condannati di candidarsi o continuare il proprio mandato.

 

A seguire, viene trattata la limitazione delle misure cautelari. Esse sono dei provvedimenti dal carattere provvisorio che l’autorità giudiziaria può applicare nei confronti di un imputato. Affinché possano essere applicate, deve sussistere una specifica giustificazione fra cui il pericolo di reiterazione del reato, come motivazione principale. Con risposta affermativa al secondo quesito, si chiede l’eliminazione di questa parte di legge lasciando la custodia cautelare solamente nei casi di gravi delitti e solo se questi implicano l’”uso di armi o di altri mezzi di violenza personale”.

 

Il terzo si incentra sulla separazione delle “funzioni” dei magistrati. A oggi, questi ultimi possono scegliere se ricoprire il proprio incarico nella magistratura giudicante o requirente (PM) e cambiare il proprio ruolo solo 4 volte in carriera, con delle ulteriori limitazioni riguardanti processi in corso loro assegnati. Chi si oppone all’abrogazione consentirà al magistrato di non essere costretto ad una scelta precoce ed obbligata fra giudice o pubblico ministero.

 

Nel penultimo quesito l’argomento dibattuto fa riferimento ai consigli giudiziari. Attualmente essi sono organi ausiliari composti da cariche appartenenti alla magistratura che valutano la competenza e la professionalità dei magistrati stessi.

I sostenitori del referendum sono pertanto a favore di una composizione mista che, oltre ai membri che ne fanno parte per diritto, comprenda anche alcuni partecipanti “non togati” cioè avvocati e professori universitari in materie giuridiche. Ciò da un lato può comportare una maggiore oggettività nei giudizi, ma dall’altro può essere sinonimo di un forte conflitto d’interessi in quanto un membro laico giudicato da un magistrato potrebbe a sua volta giudicare quest’ultimo.

 

Il quinto e ultimo quesito fa riferimento al Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno della stessa. Oggigiorno, per candidarsi, è necessario presentare almeno 25 firme di altri magistrati a proprio sostegno, spesso fornite col supporto delle varie correnti politiche interne alla magistratura.

Chi è per il “sì” sostiene che in questo modo i magistrati potrebbero sganciarsi dall’obbligo di trovare accordi politici e dal sistema delle correnti, limitando anche la lottizzazione delle nomine, cioè la spartizione delle cariche tra i diversi orientamenti politici. Chi è per il “no” afferma che la riforma non eliminerebbe il potere delle correnti poiché interviene in modo comunque poco rilevante. Ma c’è anche chi non vede le correnti come un sistema negativo in sé, in quanto aggregazioni di persone che condividono ideali e principi comuni.

 

Per concludere, non possiamo far altro che prendere atto di quanto approfondito, nella speranza che tutti possano comprendere i complessi e articolati quesiti affinché ognuno esprima la propria opinione con coscienza.

 

Annabella Cerbone

Valeria Presenza

Classe 5ALS

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